Circolare
N° 78451
Copia
Il mo, e R. imo Sig.
Monsignor Delegato di Macerata
del N°
In seguito di reclami avanzati per parte degli Imprenditori Teatrali relativamente all’esenzione dal pagamento per l’ingresso nei pubblici Teatri tanto dagli impiegati governativi, e Comunali quanto dagli addetti alle Curie Ecclesiastiche, essendogli le Delegazioni rispettive rivolte alla Segreteria di Stato per avere istruzioni, onde regolarsi sull’oggetto, si è creduto opportuno coll’Oracolo di N. S. di stabilire un sistema uniforme mediante alcune disposizioni generali da osservarsi indistintamente in ciascuna Delegazione, e da servire di norma nei casi, che possano occorrere sull’oggetto medesimo.
Incominciando dalle Deputazioni Teatrali siccome le antiche incombenze delle medesime non riguardavano in origine oggetti di Polizia, ma appellavano soltanto alla Direzione dello spettacolo, così resta determinato, che tali Deputazioni Teatrali fermo rinunciando nei luoghi, in cui si trovano tuttora in vigore debbano esse d’ora in poi occuparsi unicamente del regolamento del Teatro, e non già della ispezione degli oggetti di Polizia vi far voto in forza da nuovi regolamenti alle attribuzioni dell’Autorità correlativa i Direttori, e Sotto Direttori di Polizia dovranno aver luogo nel Palco della Rappresentazione governativa, la quale quante volte non trovassi in ciò il suo piacimento, dovrà in tal caso destinare ai Direttori, e Sotto Direttori un soldo separato a spese del Comune.
Avendo avuto luogo in questa Dominante per ordine di N. S. l’abolizione, e respettivamente la riduzione della franchigia di Biglietti gratuiti, così alla detta pontificia ordinazione debbono uniformarsi anche le altre Città dello Stato, non ostante qualunque inveterata consuetudine in contrario, ed in conseguenza riguardo i Biglietti gratuiti resta determinato, che questi debbano competere all’Autorità governativa, ed Ecclesiastica indefinitivamente al Tribunale del S. Officio, dove Esso esista, non più però di un solo Biglietto per uso della Persona, di cui detti Ministeri crederanno servirsi all’oggetto delle attribuzioni respettive, e riguardo alla franchigia d’ingresso (cosa diversa dal godimento del Biglietto gratuito) questo dovrà esser personale, e non potrà goderlo, che il solo Comandante di Piazza, il Comandante dé Carabinieri, i Militari destinati all’armamento dal Teatro e l’Ispettore di Polizia.
Rispetto agli Impiegati Comunali il Biglietto gratuito compete al solo gonfaloniere, in questo caso è in facoltà della medesima d’imporre all’Impresario quelle obbligazioni, che crede.
Finalmente in caso di dubbi ragionevoli ed in necessità di cambiamenti, le istanze verranno dirette alla Direzione generale di Polizia ferma però sempre la osservanza delle disposizioni sovra espresse fino alla manifestazione della risposta correlativa.
Notifica a V.S. R.ma queste superiori disposizioni per la esecuzione corrispondente e sono con vera firma.
Di V. S. Ill. ma
Roma 20 Xmbre 1820
A st.ma per ser.la
Firmato E. Card. Consalvi
Scrive il Card. Consalvi “Il Governo considerò che si poteva benissimo dar luogo a qualche secolare in qualche impiego, senza alterare la Costituzione del Governo Ecclesiastico, nè urtare in alcuno dei scogli temuti per l’innanzi, o, a dir meglio, appresi per temibili senza alcuna buona ragione per crederli tali.
Il Governo anzi considerò, che vi erano alcuni impieghi, nei quali poteva impiegarsi qualche secolare non solo senza danno, ma anzi con vantaggio del Governo e con maggior decenza della sua, dirò cosi, ecclesiasticità.
Per esempio, era assai più decente, che nei Teatri e Spettacoli publici si vedessero (almeno nelli officii d’apparenza) impiegati dei Cavalieri secolari, che il Prelato governatore di Roma, al quale si poteva (giacchè cosi volevasi non dalla necessità della cosa, ma dal pregiudizio di una niente fondata gelosia) lasciare l’alta Soprintendenza dei spettacoli e farlo Capo di quel Corpo di Cavalieri, ai quali se ne addossasse, dirò cosi, la minuta direzzione.”
Da: Memorie del Cardinale Ercole Consalvi, a cura di Nons. Nario Nasalli Rocca di Corneliano, Angelo Signorelli Editore – Roma – 1950, p. 123