DELEGAZIONE APOSTOLICA DI FERMO
UFFICIO PROVINCIALE DI POLIZIA
N° 1464
OGGETTO
Circolare
Ill. mo Signore
Allontanatosi da Macerata ove a tutto il giorno 18. non aveva fatto ritorno, il Comune Ziegler Gio: Pietro della 1a Compagnia fucilieri rimetto alla Sig. Ill.ma qui acclusi i di lui connotati personali onde voglia disporre le analoghe ricerche in codesta sua giurisdizione
In tale intelligenza mi ripeto con stima
Della Sig. V.ra Ill.ma
Fermo li 20 Giugno 1853
Devotamente
Per g… Delegato Pontificio
Il Consultore governativo
R. Bonafede
Sig Governatore di Montevibbiano
————————-RETRO—————————–
N° 243 P. Poliz.
Li n 3 giugno 1853
Si partecipi alla forza
e agli uffizi di norma
G. Magnalbò
Rubbiano 24 giugno 1853
Preg. conoscenza
Comandante Compagnia
Sellani
Sig
Ill.ssimo Governatore
seguono firme
CONNOTATI PERSONALI
di Gio Pietro Ziegler
soprachiamato //
prevenuto di Diserzione
Nativo di Galgonen*
Età anni 44
Statura piedi 5 . pollici 3 . linee 6
Corporatura
Capelli biondi
Fronte alta
Ciglia bionde
Occhi bruni
Naso
Bocca g media
Barba
Mento tondo
Viso ovale
Segni particolari //
Professione //
Ultimo domicilio
Vestiario Alla borghese con vestito
* il nome dovrebbe essere Galgenen (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 5 107 abitanti del Canton Svitto, nel distretto di March.
DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA
Con l’avvento di Pio IX, nel tentativo di recuperare l’enorme ritardo nel rinnovamento degli apparati amministrativi, il 29 dicembre 18477 vengono creati nove ministeri, tra cui il Ministero dell’Interno e quello di Polizia; quest’ultimo verrà soppresso meno di un anno dopo (il 18 settembre 1848) e le sue competenze passeranno al ministero dell’Interno 8.
Il ministro dell’Interno e di Polizia (come venne denominato per alcuni anni), ebbe così funzioni in materia di sicurezza e ordine pubblico nello Stato, repressione del vagabondaggio, sorveglianza su persone sospette, perseguimento di reati comuni e politici.
Durante la breve parentesi della Repubblica Romana (febbraio-luglio 1849), non vi furono sostanziali modifiche all’ordinamento della polizia, se si eccettuano naturalmente i cambiamenti avvenuti con le nomine di funzionari più vicini alle idee repubblicane 9; a Viterbo, il triumvirato nomina Direttore di polizia Antonio Liverani 10, costretto poi alla fuga e ricercato dal restaurato Stato pontificio come compromesso politico; furono comunque molti gli impiegati che durante il periodo repubblicano accettarono di rimanere al proprio posto negli uffici dell’amministrazione pubblica.
Fin dai primi giorni del regime democratico compaiono i segni della nuova amministrazione sulla carta intestata dei documenti, nei titoli, negli appellativi e nelle dichiarazioni (“Repubblica Romana”, “Cittadino …….”, “Nel nome di Dio e della Repubblica Romana”).
In questo periodo l’azione di vigilanza della polizia viene rivolta verso obiettivi esattamente opposti rispetto a quelli del governo pontificio; ecco così disporsi misure contro i nemici del regime repubblicano, (i clericali e i conservatori), che sono ricercati e perseguiti dalla legge, mentre dopo pochi mesi, avvenuta la restaurazione, si assiste alla ripresa e al potenziamento delle azioni di polizia volte a fronteggiare i fermenti delle forze democratiche e patriottiche sconfitte.
Con editto 10 settembre 1850 11 del card. Antonelli, Segretario di Stato e riorganizzatore dell’ amministrazione statale pontificia sotto Pio IX, vengono ridefinite le attribuzioni dei diversi Ministeri, con una maggiore tendenza alla centralizzazione; dal Ministero dell’Interno e Polizia dipendono le autorità governative delle province, i consigli provinciali, le magistrature comunali, i governatori e naturalmente la direzione generale dell’ufficio di polizia; sue attribuzioni sono tra l’altro il rilascio di passaporti, la formazione dei ruoli statistici della popolazione, la disciplina e l’amministrazione delle carceri, nonchè il controllo e la censura della stampa (artt. 19-22).
Intanto il 17 marzo del 1850 12 era stato pubblicato un dettagliato regolamento di polizia, a lungo atteso, i cui lavori preparatori iniziati nel 1847 e in seguito affidati al Consiglio di Stato, (l’organo a cui il card. Antonelli aveva voluto affidare lo studio delle riforme legislative più importanti), erano stati più volte interrotti.
Un nuovo codice di polizia era sentito da molti come un mezzo necessario ad impedire, attraverso efficaci sistemi di “alta sorveglianza” e di prevenzione, l’aggravarsi e il diffondersi della criminalità, in particolare del brigantaggio, e di pericolose tensioni sociali e politiche.
Con esso viene predisposto un sistema fortemente centralizzato; in ogni capoluogo di provincia è confermato un Direttore di polizia (art. 248 e segg.); esso dipende dal legato o delegato apostolico, che anche in materia di polizia, è il funzionario in diretto contatto con il ministero; nei comuni le attribuzioni sono esercitate dai governatori e, in mancanza di essi, dal capo della magistratura locale.
I Direttori di polizia e i governatori emanano, sotto il controllo dei capi di provincia, le disposizioni dirette ad assicurare l’esecuzione delle leggi; inoltre i Direttori ricevono giornalmente dai rispettivi subalterni le relazioni su tutto quello che si riferisce all’azione della polizia locale, e ne trasmettono agli organi superiori (artt. 286 e segg.). Viene potenziata la sorveglianza politica nei centri abitati (ritenuti giustamente zone più pericolose rispetto alle campagne, dove comunque e’ sempre presente la piaga del brigantaggio), e la vigilanza su soggetti particolari.
L’ art. 5 dichiara: “….l’azione di Polizia è generale (vigilanza abituale) e speciale (vigilanza sulle persone e sulle proprietà)”; la vigilanza speciale sulle persone comprende ad esempio vigilanza su particolari professioni (medici, ostetrici, chirurghi, farmacisti, gioiellieri, orologiai, stampatori, librai, locandieri e gestori di esercizi pubblici o di servizi di trasporto) o su viaggiatori esteri e viandanti, nonché su vagabondi, mendici, disoccupati, sorvegliati speciali, ecc…
Si accentua anche il controllo sociale per mezzo della richiesta obbligatoria di autorizzazioni, permessi e licenze per una particolareggiata casistica di attività o manifestazioni; ad esempio devono essere denunciati ed approvati dalla polizia le fiere, i mercati, i giochi, ogni tipo di spettacolo o rappresentazione.
Misure di prevenzione erano svolte con i mezzi dell’ammonizione o del precetto; questo prevedeva l’obbligo di residenza, il divieto di intervenire a feste, spettacoli, ecc… o di conversare con determinate persone (artt. 227-233).
Inoltre alla polizia spettava lo svolgimento delle indagini relative a delitti, la raccolta di prove, la ricerca e l’ arresto dei colpevoli.
Il 7 novembre 1850 viene ripristinata la carica di Direttore generale di polizia nella persona del card. Rufini 13, sempre alle dipendenze del Ministero dell’Interno.
Il 22 dello stesso mese è riorganizzata anche l’amministrazione provinciale dello Stato; ai capi delle province, che assumono tutte la denominazione di delegazioni, spetta l’autorità governativa e amministrativa, e l’esercizio della polizia ordinaria e straordinaria 14.
Tutte le province vengono riunite in quattro gruppi regionali, a capo dei quali figurano dei legati apostolici, rappresentanti il potere centrale; la Delegazione di Viterbo, invece, con quelle di Civitavecchia e Orvieto e la Comarca forma il Circondario di Roma, in cui la gestione della parte politica e il movimento della forza pubblica spettano direttamente ai Ministri competenti (dell’Interno e dell’Arma).
In seguito a questo ordinamento i Direttori provinciali di polizia sono trasformati in Segretari, sempre alle dipendenze del Delegato; in realtà, almeno nelle carte della Direzione di Viterbo, i Direttori continuano, con qualche rarissima eccezione, a chiamarsi (e firmarsi) tali fino a quasi tutto il 1860; il 9 novembre di quell’anno viene nominato Segretario di polizia Antonio Lorenzo Galloni 15, che sarà il primo ad assumere ufficialmente il nuovo titolo, mentre intorno a questa data l’intestazione delle carte da “Direzione provinciale di polizia” cambia in “Ufficio provinciale di polizia”; per il resto, l’organizzazione della polizia, sia a livello centrale che periferico, non subirà più sostanziali cambiamenti fino alla fine dello Stato pontificio.
8 Ibid., 1848, pag. 254.
9 Giuseppe Dasti, ad esempio, viene nominato Direttore agli inizi del 1849, ma nel febbraio rifiuta l’incarico, probabilmente perchè contrario al regime democratico; in agosto infatti, subito dopo la caduta della Repubblica Romana, decide di riassumere la carica, che conserverà fino al 1853, quando verrà nominato al suo posto Andrea Ballardini; cfr. Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione apostolica di Viterbo , serie II, parte II. b. 796.
10 Archivio di Stato di Viterbo, ibid. Delegazione apostolica …cit. serie I, b. 291 bis; cfr. anche
Delegazione apostolica … cit., serie II, parte II, b. 796.
11 Raccolta ufficiale delle leggi cit…1850, parte II.
12 Ibid., 1850, parte II, “Regolamento della polizia ne’ domini dello Stato pontificio”.
13 Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Signaturarum, registro 152
14 Raccolta ufficiale delle leggi … cit., 1850.
Tratto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI. TESI DI DIPLOMA. DIREZIONE PROVINCIALE DI POLIZIA diViterbo 1832-1870. con documenti dal 1815 INVENTARIO. Candidato Elena Polidor – Relatore prof.ssa Paola Carucci. Anno accademico 1993-1994
Dell’assoldazione e ingaggiamento
TITOLO VI. (Codice Penale, 177 ,178)
l’articolo 128 recita:
Chi acquista armi e munizioni da guerra, cavalli, vestiario militare dai soldati pontificii e disertori è pùnito colla pena di uno ai tre anni di opera, e multa equivalente all’effettivo valore degli oggelti comprati, oltre l’obbligo al trasgcessore di restituire al Corpo Militare gli effettivi acquistati, o il loro valore.
da:
REGOLAMENTO SUI DELITTI E SULLE PENE
Dal 20 settembre 1832
GIÀ IN VIGORE NELLE PROVINCIE DELLE ROMAGNE, DELLE MARCHE E DELL’UMBRIA
A Macerata qualche anno prima (1846)
Il Conclave. Elezione di Pio IX – 6 giugno 1846
.. e si raccontava come non volendo un condannato all estremo supplizio in Macerata acconciarsi dell anima il delegato Savelli lo piegasse a ricevere i conforti di santa Religione donando alla moglie sua scudi cinquanta i quali preso il supplizio ritolse alla vedova derelitta di che il Papa aveva avuto tanto sdegno che di quella ed altrettanta somma aveva tassato il monsignore in carità della povera donna e lo aveva privato dell ufficio.
Da
LIBRO SECONDO
STORIA E DOCUMENTI DALLA MORTE DI GREGORIO DECIMOSESTO SINO ALLA PROMULGAZIONE DELLO STATUTO FONDAMENTALE
Lo stato romano dall’anno 1815 al 1850
Fonte
Raccolta delle Leggi e disposizioni
di Pubblica Amministrazione nello Stato Pontificio
emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore
Papa Pio IX Felicemente Regnante
Volume IV
Parte Prima
Raccolta delle Leggi e disposizioni
di Pubblica Amministrazione nello Stato Pontificio
emanate nel Pontificato della Santità di Nostro Signore
Papa Pio IX Felicemente Regnante
Volume IV
Parte Prima
Atti pubblicati dal 1 gennaio al 30 giugno 1850
Art 29 Emanano dal ministro delle armi gli ordini per l ammissione nel reggimento dei veliti per le nomine avanzamenti passaggi dalle truppe di linea ai veliti cambiamenti di residenza tenuta polizia disciplina regolamento interno pagamento dei soldi delle indennità e dei premii per l arresto dei disertori per l abbigliamento rimonta dei cavalli provvisione dei foraggi impiego delle masse verificazioni delle contabilità per la convocazione dei consigli di guerra e di di sciplina stabiliti nel regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare ed esecuzione delle respettive sentenze per le riviste ed ispezioni ordinarie e straordinarie e generalmente per tutto ciò che è relativo alla parte ammi nistrativa.
Art 117
Le epoche di tali riviste e girate sono fissate nel modo seguente I tenenti le faranno nei mesi di gennajo marzo maggio luglio settembre e novembre I capitani nei mesi di febbrajo agosto e decembre I capi squadroni nei mesi di aprile e di ottobre Il colonnello nel mese di giugno
Art 118 Ciascuna brigata avrà i seguenti registri
S 1 Pel servigio giornaliero inclusivi gli arresti
S 2 Per gli ordini del giorno del comandante del reggimento dello squadrone e delle autorità militari superiori riferibili al reggimento stesso o comunque possano interessarlo
S 3 Per li processi verbali degli arresti ed informazioni dei delitti
S 4 Per gli arrestati condotti di brigata in brigata avanti le autorità competenti
S 5 Per l iscrizione dei nomi e connotati dei disertori fuggitivi di galera ed altri individui d arrestarsi.
Art 130
Gl individui da sotto ufficiale a basso hanno diritto a conseguire dci premii relativi agli arresti ed alle sorprese nel le contravvenzioni colle norme seguenti
S 1 Per gli arresti fatti soltanto d officio qualunque siasi il delitto ch’ n’ è cagione salvi quelli specificati quì appresso si corrispondono all arrestante od arrestanti bai cinquanta
S 2 Per le sorprese di contravventori alle leggi sulle cacce il quoto di multa fissato a favore degl inventori
S 3 Per la sorpresa del delatore del fucile da caccia senza licenza scudi due tolta alla forza qualunque pretesa sulla spettanza dell arma invenzionata
S 4 Per l arresto d officio per titolo di omicidii furti rapine e delazioni d armi di qualunque specie vietate scudi cinque
S 5 Per l arresto dei detentori d armi proibite in primo grado e dei fabbricatori delle medesime scudi dieci
S 6 Per l arresto o sorpresa in causa di contrabbandi il premio stabilito nelle ordinanze leggi e regolamenti di finanza osser vate le loro norme
S 7 Per arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo se è senza armi scudi due se è munito di armi militari o di altre vietate dalle leggi scudi tre
S 8 Per l arresto di ciascun fuggitivo dalla galera scudi dieci
S 9 Per l arresto ď officio dei monetarj falsi scudi cento
S 10 Per l arresto d officio dei grassa tori scudi cento il pagamento dei premii di sopra fissati non potrà aver luogo se non dopo che la sentenza del giudice o tribunale abbia dichiarata la reità dei colpevoli e pronunciata la corrispondente pena ed inoltre la sentenza medesima sia in istato eseguibile a termini di legge. Dal ministro delle armi dipende il pagamento del premio fissato per l arresto dei disertori nel S 7 di questo articolo I premii stabiliti nei paragrafi S 9 e soddisfatti col fondo assegnato al ministro di grazia e giustizia dal pubblico erario il quale ne ha la rivalsa sui delinquenti da escutersi con mano regia In tali casi gli arrestanti per mezzo del colonnello dovranno avanzare le rispettive istanze alli suddetti ministri per ottenerne l effetto Degli altri premii da pagarsi dai delinquenti coi loro proprii beni esclusi quelli della legittima a forma della disposizione di ragione e quelli soggetti all ipoteca dotale quantunque il tesoro pubblico non ne assuma la garanzia pure a rendere più facile e sollecito ai veliti il modo di conseguirne il pa gamento ne farà escutere i debitori col privilegio fiscale A questo fine si dispone quan to siegue I giudici e tribunali nella dispositiva delle sentenze che condannano i rei aggiungeranno alla rifazione delle spese alimentarie e di procedura anche il pagamento del pre mio a favore della forza arrestante quando a questa competa.